IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2011 con cui,  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012,
lo stato di emergenza per gli eccezionali  eventi  meteorologici  che
hanno colpito l'Isola d'Elba il 7 novembre 2011; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
4002 del 16 febbraio 2012 e n. 4015 del 23 marzo 2012; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile  n.  62  del  14  marzo  2013,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  n.
59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n.
100, con la quale e' stato disposto il subentro della regione Toscana
nel coordinamento delle attivita'  necessarie  per  il  completamento
degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita'  conseguente
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio
dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5,  della  sopra  citata
ordinanza n. 62/2013, con cui il Dirigente responsabile  del  Settore
Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana e' stato
autorizzato a  provvedere,  per  il  completamento  degli  interventi
programmati nel periodo dell'emergenza, con  le  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5683, al  medesimo  intestata  per  un
periodo di diciotto mesi; 
  Vista la nota dell'11 settembre 2014, con cui il predetto Dirigente
ha rappresentato la necessita' di  prorogare,  per  dodici  mesi,  il
termine di vigenza della contabilita' speciale sopra citata, al  fine
di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; 
  Considerato  che  il  termine  di   mantenimento   della   predetta
contabilita' speciale scade il 22 settembre 2014; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza
della contabilita'  speciale  n.  5683,  al  fine  di  assicurare  il
completamento,  senza  soluzioni  di  continuita',  degli  interventi
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di   criticita'   in
argomento; 
  D'intesa con la regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento degli  interventi  da  eseguirsi
nel contesto di  criticita'  di  cui  in  premessa,  la  contabilita'
speciale n.  5683,  gia'  intestata  al  Dirigente  responsabile  del
Settore Sistema regionale di protezione civile della regione  Toscana
ai sensi dell'articolo  1,  comma  5,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 62 del 14 marzo 2013,  rimane
aperta fino al 22 settembre 2015. 
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2014 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli